Art.5 DPR n.1590 del 17 novembre 1948:
Il distintivo della guerra di liberazione è concesso:
ai militari e militarizzati delle Forze Armate dello Stato,
agli appartenenti alla Guardia di Finanza,
al personale della Croce Rossa Italiana e del Sovrano Militare Ordine di Malta,
agli assimilati ed ai civili,
che durante la guerra di liberazione siano caduti in combattimento ovvero si siano trovati in una delle seguenti condizioni:
a) abbiano prestato servizio dal 9 settembre 1943 in poi, per un periodo di almeno tre mesi, anche non consecutivi, alle dipendenze di enti delle Forze armate dello Stato, mobilitati dai rispettivi Stati Maggiori, o, se civili o assimilati, al seguito delle Forze armate operanti;
b) abbiano riportato ferite o mutilazioni o contratto infermità riconosciute dipendenti da cause specificamente derivanti da azioni di guerra;
c) abbiano onorevolmente partecipato ad un importante fatto d’arme;
d) abbiano ottenuto, in dipendenza dell’attività bellica nella guerra di liberazione o in azioni contro i tedeschi prima della dichiarazione di guerra alla Germania, una ricompensa al valor militare o la croce al merito di guerra.
Il distintivo suddetto è altresì concesso a coloro cui sia stata attribuita la qualifica di partigiano combattente.